LAVORO PARASUBORDINATO

soggetti iscritti liberi professionisti:

- iscritti in albi privi di casse previdenziali

- iscritti in albi con cassa di previdenza (in relazione a redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso le casse stesse)

- senza albo né casse di previdenza (nuove figure professionali: consulenti di informatica, esperti di marketing, ecc.)

- iscritti in albi che hanno una cassa di previdenza, ma che non sono iscritti a quest'ultima

collaboratori coordinati e continuativi

- tutti coloro i quali lavorano per uno o più committenti senza rapporto di dipendenza, rilasciando, per il compenso ricevuto, ricevuta con ritenuta d'acconto o fattura

- amministratori sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica

- collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie o simili

- presidenti di enti o associazioni e di comportamenti dei rispettivi consigli e comitati

- professori a contratto

altre figure

- agenti mandatari

- informatori scientifici del farmaco

- soci di s.r.l.

- beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca

- incaricati della vendita a domicilio

- italiani residenti all'estero che conseguano redditi da lavoro autonomo in Italia e che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi

obbligo di iscrizione - dal 1.4.96 se i soggetti interessati non sono né pensionati né iscritti ad altra forma previdenziale

- dal 30.6.96 si soggetti sono o pensionati o già iscritti presso altro fondo di previdenza

misura del contributo - dal 1.1.2000 il versamento contributivo per i lavoratori parasubordinati sale al 13%, di cui il 12,5% per finanziare l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e lo 0,5% per la tutela della maternità e gli assegni al nucleo familiare

- i soggetti titolari di trattamenti pensionistici, siano essi diretti o di reversibilità, e coloro i quali sono già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria continuano a mantenere l'aliquota fissa   al 10%

versamento - per i collaboratori coordinati e continuativi il versamento della contribuzione è a carico dell'azienda committente e va effettuato all'INPS dove ha sede l'azienda committente

- per i liberi professionisti il versamento è a carico degli stessi e va effettuato all'INPS di residenza del professionista

pensione di vecchiaia - 57 anni di età e 5 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione

- l'importo è calcolato con il sistema contributivo e deve essere maggiore o pari a 1,2 per l'importo dell'assegno sociale 

assegno di invalidità - anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio

- riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3

- ha durata triennale rinnovabile a domanda

- dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo  

pensione di inabilità - anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio

- assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

pensione ai superstiti spetta se il defunto:

-  era già titolare di pensione

- aveva maturato 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5

se non sussiste il requisito a pensione viene liquidata una INDENNITA' UNA-TANTUM

pensione supplementare deve essere titolare di altra pensione e:

- aver compiuto il 57° anno di età

- non possieda almeno 5 anni di versamento contributivo nella gestione separata 

supplemento può essere richiesto, per la 1^ volta, trascorsi 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, in seguito, dopo 5 anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento
tutela della maternità - a decorrere dal 1.1.98 è corrisposto un assegno di parto una tantum a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,5% nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento

- è prevista anche la corresponsione di un assegno di aborto nel caso in cui l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza si sia verificata non prima del terzo mese di gravidanza

- non esiste obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi alla data del parto

assegno per il nucleo familiare l'assegno spetta ai seguenti nuclei familiari:

- entrambi i genitori e almeno due figli minori

- entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente un soggetto inabile

- un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili

- entrambi i genitori senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile

- monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile

indennità di malattia viene limitata ai soli casi di degenza ospedaliera
riscatto è possibile riscattare i periodi di lavoro svolto precedentemente al 1.4.96 (o 30.6.96) nel limite massimo di 5 anni
versamenti volontari possono chiedere l'autorizzazione coloro i quali possano far valere  5 anni di anzianità assicurativa oppure 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda
trattenute fiscali - dal 2001 i compensi percepiti per la collaborazione coordinata e continuativa vengono assimilati a quelli da lavoro dipendente

- si applicano le medesime aliquote e detrazioni dei redditi derivanti da lavoro dipendente

i collaboratori sono esonerati dall'obbligo della denuncia della dichiarazione dei redditi se non in possesso di altri redditi e/o altri rapporti di collaborazione

- ai soli fini previdenziali il predetto reddito è considerato reddito da lavoro autonomo

attenzione a decorrere dal 1 aprile 2001( 30 giugno per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o già pensionati ):

- i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione

- gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà

- i medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici