LAVORO PARASUBORDINATO
| soggetti iscritti | liberi
professionisti:
- iscritti in albi privi di casse previdenziali - iscritti in albi con cassa di previdenza (in relazione a redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso le casse stesse) - senza albo né casse di previdenza (nuove figure professionali: consulenti di informatica, esperti di marketing, ecc.) - iscritti in albi che hanno una cassa di previdenza, ma che non sono iscritti a quest'ultima collaboratori coordinati e continuativi - tutti coloro i quali lavorano per uno o più committenti senza rapporto di dipendenza, rilasciando, per il compenso ricevuto, ricevuta con ritenuta d'acconto o fattura - amministratori sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica - collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie o simili - presidenti di enti o associazioni e di comportamenti dei rispettivi consigli e comitati - professori a contratto altre figure - agenti mandatari - informatori scientifici del farmaco - soci di s.r.l. - beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca - incaricati della vendita a domicilio - italiani residenti all'estero che conseguano redditi da lavoro autonomo in Italia e che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi |
| obbligo di iscrizione | - dal 1.4.96 se i soggetti interessati non sono
né pensionati né iscritti ad altra forma previdenziale
- dal 30.6.96 si soggetti sono o pensionati o già iscritti presso altro fondo di previdenza |
| misura del contributo | - dal 1.1.2000
il versamento contributivo per i lavoratori parasubordinati sale al 13%,
di cui il 12,5% per finanziare l'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, e lo 0,5% per la tutela della maternità e gli
assegni al nucleo familiare
- i soggetti titolari di trattamenti pensionistici, siano essi diretti o di reversibilità, e coloro i quali sono già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria continuano a mantenere l'aliquota fissa al 10% |
| versamento | - per i
collaboratori coordinati e continuativi il versamento della
contribuzione è a carico dell'azienda committente e va effettuato
all'INPS dove ha sede l'azienda committente
- per i liberi professionisti il versamento è a carico degli stessi e va effettuato all'INPS di residenza del professionista |
| pensione di vecchiaia | - 57 anni di
età e 5 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione
- l'importo è calcolato con il sistema contributivo e deve essere maggiore o pari a 1,2 per l'importo dell'assegno sociale |
| assegno di invalidità | - anzianità
contributiva di almeno 5 anni di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio
- riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 - ha durata triennale rinnovabile a domanda - dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo |
| pensione di inabilità | - anzianità
contributiva di almeno 5 anni di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio
- assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa |
| pensione ai superstiti | spetta se il
defunto:
- era già titolare di pensione - aveva maturato 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5 se non sussiste il requisito a pensione viene liquidata una INDENNITA' UNA-TANTUM |
| pensione supplementare | deve essere
titolare di altra pensione e:
- aver compiuto il 57° anno di età - non possieda almeno 5 anni di versamento contributivo nella gestione separata |
| supplemento | può essere richiesto, per la 1^ volta, trascorsi 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, in seguito, dopo 5 anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento |
| tutela della maternità | - a decorrere
dal 1.1.98 è corrisposto un assegno di parto una tantum a condizione
che risultino accreditate almeno tre mensilità della contribuzione
dello 0,5% nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data
dell'evento
- è prevista anche la corresponsione di un assegno di aborto nel caso in cui l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza si sia verificata non prima del terzo mese di gravidanza - non esiste obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi alla data del parto |
| assegno per il nucleo familiare | l'assegno
spetta ai seguenti nuclei familiari:
- entrambi i genitori e almeno due figli minori - entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente un soggetto inabile - un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili - entrambi i genitori senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile - monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile |
| indennità di malattia | viene limitata ai soli casi di degenza ospedaliera |
| riscatto | è possibile riscattare i periodi di lavoro svolto precedentemente al 1.4.96 (o 30.6.96) nel limite massimo di 5 anni |
| versamenti volontari | possono chiedere l'autorizzazione coloro i quali possano far valere 5 anni di anzianità assicurativa oppure 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda |
| trattenute fiscali | - dal 2001 i
compensi percepiti per la collaborazione coordinata e continuativa
vengono assimilati a quelli da lavoro dipendente
- si applicano le medesime aliquote e detrazioni dei redditi derivanti da lavoro dipendente i collaboratori sono esonerati dall'obbligo della denuncia della dichiarazione dei redditi se non in possesso di altri redditi e/o altri rapporti di collaborazione - ai soli fini previdenziali il predetto reddito è considerato reddito da lavoro autonomo |
| attenzione | a decorrere
dal 1 aprile 2001( 30 giugno per i soggetti iscritti ad altre forme
pensionistiche obbligatorie o già pensionati ):
- i soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione - gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà - i medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l'attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici |