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(dati relativi al 2001) |
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| soggetti aventi diritto | - spetta
quando la misura della pensione risulta inferiore al trattamento minimo
garantito dalla legge
- il pensionato e il coniuge non devono superare determinati limiti di reddito - sono escluse dal diritto le pensioni erogate con sistema di calcolo contributivo |
| limiti di reddito | - i soggetti
non coniugati o legalmente separati non devono superare il limite di
reddito individuale di £. 19.211.400
- i soggetti coniugati e non legalmente separati non devono superare il limite di reddito individuale di £.19.211.400 e cumulato con quello del coniuge di £. 38.422.800 |
| redditi da non considerare | - esenti da
IRPEF
- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni - casa di abitazione - arretrati sottoposti a tassazione separata - pensione da integrare al trattamento minimo |
| misura | - l'importo
del trattamento minimo è pari a £. 738.900
- l'integrazione massima possibile è pari alla differenza tra l'importo a calcolo della pensione e il trattamento minimo previsto. - se il pensionato supera i liti di reddito, in un determinato anno, l'importo della pensione viene cristallizzato nell'importo in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente |
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(dati relativi al 2001) |
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| soggetti aventi diritto | - titolari di uno o più trattamenti pensionistici che non percepiscano un importo pensionistico singolo o complessivo non superiore a £. 9.605.700 |
| limite di reddito | soggetti non coniugati:
- reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF (relativo allo stesso anno) di £. 14.408.550 |
| soggetti coniugati:
- reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF (relativo allo stesso anno) di £. 14.408.550 - reddito assoggettabile all'IRPEF cumulato con quello del coniuge (relativo allo stesso anno) di £. 28.817.100 |
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| misura | - l'importo
aggiuntivo in misura intera è pari a £. 300.000
- nel caso di redditi che superino i limiti previsti per una somma non eccedente £. 300.000, l'importo aggiuntivo viene erogato in misura ridotta |