INDENNITA' GIORNALIERA |
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| soggetto erogatore | periodo | retribuzione |
| azienda | primi 3 giorni di assenza | 60% |
| INAIL | dal 4° al 90° giorno | 60% |
| INAIL | dal 91° giorno in poi | 75% |
| azienda | integrazioni previste a livello contrattuale | |
RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE (DPR 1124/65) |
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| misura | -
differenziata a seconda del grado di inabilità a partire dall' 11%
- calcolata sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi entro certi minimali e massimali - maggiorata di 1/20 per ogni familiare a carico |
| revisione | - per i casi
di infortunio è possibile inoltrare richiesta di aggravamento entro 13
anni e 210 giorni
dalla data di costituzione della rendita: una revisione l'anno per i
primi 4 anni, una al settimo anno, una al decimo anno
- per i casi di malattia professionale le revisione possono aver luogo di anno in anno, mentre l'ultima revisione può essere avanzata non oltre 18 anni e 210 giorni dalla data di manifestazione della malattia professionale (in caso di silicosi e asbestosi non esiste limite di tempo massimo) |
| liquidazione in capitale | - viene
praticata d'ufficio dall'INAIL, trascorso il tempo massimo per le
revisioni, quando i postumi sono stabilizzati tra l' 11 e il 15 %
- è una somma pari al valore del capitale residuo dell'ulteriore rendita spettante |
| rendita di passaggio | indennità economica della durata di un anno spettante ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di grado anche inferiore all' 11% e non superiore all' 80%, che devono abbandonare la lavorazione per motivi profilattici |
| assegno per assistenza personale e continuativa | concesso al lavoratore colpito da gravi menomazioni, indicate in apposita tabella |
| assegno di incollocabilità | concesso a chi ha meno di 65 anni, una inabilità superiore al 33%, e viene dichiarato inidoneo al collocamento |
DANNO BIOLOGICO (decreto legislativo 38/2000)A partire dagli eventi manifestatisi o denunciati dal 25/07/2000 |
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| indennizzo in capitale | risarcimento per i danni valutati tra il 6 e il 15% individuato in misura fissa nella "tabella indennizzo danno biologico" in base al sesso, al grado di menomazione e alla fascia di età |
| indennizzo in rendita | - vitalizio
erogato per i danni valutati in misura pari
o superiore al 16%
- la rendita è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene individuata nell'apposita tabella con riferimento esclusivo alla menomazione; la seconda viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui all'apposita tabella. tale quota viene maggiorata del 55 per ogni familiare a carico |
| revisione | - la revisione
dell'indennizzo in capitale può essere ottenuta una sola volta entro 10
anni dall'infortunio o 15 anni dalla malattia professionale (salvo
l'ipotesi che l'ulteriore domanda abbia come risultato il raggiungimento
dei una percentuale pari o superiore al 16%.
- la revisione dell'indennizzo in rendita avviene secondo le modalità previste dal DPR 1124/65. |
PRESTAZIONI AI SUPERSTITI |
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| rendita ai superstiti | - viene
concessa ai familiari quando la morte del lavoratore è una conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale
- vengono corrisposte ai superstiti rendite ragguagliate al 100% della retribuzione del dante causa nelle seguenti misure: 50% al vedovo o vedova, 20% ai figli, 20% agli ascendenti a carico e, in mancanza di coniugi e figli, ai fratelli |
| assegno speciale continuativo mensile | viene concesso quando la morte dipende da fattori esterni, a determinate condizioni di reddito e purchè si tratti di rendite non inferiori al 65% |
| assegno funerario | somma corrisposta al coniuge o ad altri familiari che hanno sostenuto le spese funerarie |