| astensione obbligatoria per maternità | - compete alla
madre per complessivi 5 mesi (2 mesi prima della data presunta del parto
e 3 mesi dopo la data effettiva del parto oppure, in alternativa, 1 mese
prima e 4 mesi dopo)
- l' indennità è pari all'80% della retribuzione (integrabile dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) - spetta la copertura figurativa integrale, a domanda - qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni (di astensione obbligatoria prima del parto) non goduti, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. la domanda deve essere presentata entro 30 giorni, con certificato attestante la data del parto |
| astensione post-partum | il padre ha
diritto all'astensione post-partum nei 3 mesi successivi alla nascita
del figlio nel caso di:
- morte della madre - grave infermità della madre - abbandono del figlio da parte della madre - affidamento esclusivo del bambino al padre |
| astensione facoltativa per maternità | - spetta alla
madre ed al padre per 6 mesi, nell'ambito massimo di 10 mesi fruibili,
anche contemporaneamente, da entrambi i genitori. Se il padre utilizza
più di 6 mesi il limite è elevato a 11 mesi, nel caso esista un solo
genitore spettano 10 mesi
- per il primo mese spetta l'intera retribuzione, per il restante periodo il 30% fino al terzo anno di vita del bambino e per un massimo di 6 mesi complessivi per i due genitori - successivamente, fino all'ottavo anno di vita del bambino e comunque per i restanti periodi di astensione facoltativa, spetta una indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS (£ 24.014.250 per il 2001) - spetta la copertura figurativa integrale, a domanda, per i 6 mesi; copertura parziale con facoltà di integrazione (riscatto, versamenti volontari) per il restante periodo |
| riposo per allattamento | entro l'anno
di vita del bambino, i genitori hanno diritto ad assentarsi
alternativamente per due ore giornaliere retribuite ( 4 in caso di parto
plurimo) e nei termini seguenti:
- con orario di lavoro pari a 6 ore giornaliere: 2 h di permesso - con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere: 1 h |
| assenze per malattie del bambino | Possono essere
fruite dalla madre in alternativa al padre lavoratore e viceversa:
- per una durata illimitata nei primi 3 anni di vita del bambino; - 5 giorni all'anno dal quarto all'ottavo anno di vita del bambino durante il ricovero ospedaliero del bambino un genitore in ferie ha diritto alla sospensione delle stesse sono retribuite le assenze pari a 30 giorni l'anno. Le ulteriori assenze non sono retribuite spetta la copertura figurativa integrale, a domanda, fino al terzo anno di vita del bambino. Il genitore interessato può integrare la copertura degli ulteriori periodi con riscatto o versamenti volontari |
| permessi per l'assistenza a portatori di handicap | - Fermo
restando la retribuzione dei permessi è prevista la copertura degli
stessi con contribuzione figurativa.
- non è più necessario, ai fini della concessione, la sussistenza del requisito della convivenza - i lavoratori handicappati possono fruire alternativamente (senza poterli accumulare) dei permessi di 2 ore giornaliere o dei 3 giorni di permesso mensile |
| congedo straordinario | - entrambi i
genitori lavoratori hanno diritto ad assentarsi per due anni
complessivamente, in modo continuativo o frazionato, per assistere il
figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi della L.104/92 da almeno 5 anni
- viene riconosciuta un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita nel limite massimo di L. 70.000.000 annui fra retribuzione e contribuzione figurativa - il congedo ove richiesto deve essere usufruito entro 60 giorni a decorrere dalla richiesta, durante tale periodo i genitori non possono usufruire dei permessi previsti dalla L.104/92 art. 33 |
| permessi per grave malattia o decesso | spettano 3
giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o
grave infermità documentata:
- del coniuge - di parenti entro il 2° grado - del convivente in alternativa il lavoratore ha la facoltà di concordare con il proprio datore di lavoro una flessibilità nell'espletamento dell'attività lavorativa |
| congedo per gravi motivi familiari | può essere
richiesto per gravi e documentati motivi familiari un periodo di
aspettativa (continuativa o frazionata) non retribuita non superiore a
due anni, in tal caso il lavoratore:
- conserva il posto di lavoro - non può svolgere altra attività lavorativa - non matura anzianità di servizio - non ha copertura contributiva - può riscattare o coprire volontariamente il periodo |
| congedi per la formazione | il lavoratore
con 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può
chiedere un congedo al fine di conseguire la licenza della scuola
dell'obbligo, il diploma o la laurea
- non deve superare gli 11 mesi nell'arco dell'attività lavorativa e può essere fruito continuativamente o frazionato - non è computabile nell'anzianità di servizio e non è computabile con ferie, periodi di malattia e altri congedi - non è coperto da retribuzione e contribuzione (il lavoratore può chiedere il riscatto o la prosecuzione volontaria) sarà possibile chiedere il prolungamento del rapporto di lavoro, per un periodo corrispondente ai permessi utilizzati, al raggiungimento dell'età pensionabile anche in deroga alle disposizioni sul collocamento a riposo per raggiunti limiti di età |
| anticipazione del TFR | per sopperire alla mancanza di salario e sostenere gli oneri relativi ad eventuali riscatti o versamenti volontari è possibile beneficiare dell'anticipo del TFR |