CONGEDI PARENTALI

astensione obbligatoria per maternità - compete alla madre per complessivi 5 mesi (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto oppure, in alternativa, 1 mese prima e 4 mesi dopo)

- l' indennità è pari all'80% della retribuzione (integrabile dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)

- spetta la copertura figurativa integrale, a domanda

- qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni (di astensione obbligatoria prima del parto) non goduti, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. la domanda deve essere presentata entro 30 giorni, con certificato attestante la data del parto

astensione post-partum il padre ha diritto all'astensione post-partum nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio nel caso di:

-  morte della madre

- grave infermità della madre

- abbandono del figlio da parte della madre

- affidamento esclusivo del bambino al padre

astensione facoltativa per maternità - spetta alla madre ed al padre per 6 mesi, nell'ambito massimo di 10 mesi fruibili, anche contemporaneamente, da entrambi i genitori. Se il padre utilizza più di 6 mesi il limite è elevato a 11 mesi, nel caso esista un solo genitore spettano 10 mesi

- per il primo mese spetta l'intera retribuzione, per il restante periodo il 30% fino al terzo anno di vita del bambino e per un massimo di 6 mesi complessivi per i due genitori

- successivamente, fino all'ottavo anno di vita del bambino e comunque per i restanti periodi di astensione facoltativa, spetta una indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS (£ 24.014.250 per il 2001)

- spetta la copertura figurativa integrale, a domanda, per i 6 mesi; copertura parziale con facoltà di integrazione (riscatto, versamenti volontari) per il restante periodo 

riposo per allattamento entro l'anno di vita del bambino, i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente per due ore giornaliere retribuite ( 4 in caso di parto plurimo) e nei termini seguenti:

- con orario di lavoro pari a 6 ore giornaliere: 2 h di permesso

- con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere: 1 h 

assenze per malattie del bambino Possono essere fruite dalla madre in alternativa al padre lavoratore e viceversa:

- per una durata illimitata nei primi 3 anni di vita del bambino;

- 5 giorni all'anno dal quarto all'ottavo anno di vita del bambino

durante il ricovero ospedaliero del bambino un genitore in ferie ha diritto alla sospensione delle stesse

sono retribuite le assenze pari a 30 giorni l'anno. Le ulteriori assenze non sono retribuite

spetta la copertura figurativa integrale, a domanda, fino al terzo anno di vita del bambino. Il genitore interessato può integrare la copertura degli ulteriori periodi con riscatto o versamenti volontari

permessi per l'assistenza a portatori di handicap - Fermo restando la retribuzione dei permessi è prevista la copertura degli stessi con contribuzione figurativa.

- non è più necessario, ai fini della concessione, la sussistenza del requisito della convivenza

- i lavoratori handicappati possono fruire alternativamente (senza poterli accumulare) dei permessi di 2 ore giornaliere o dei 3 giorni di permesso mensile

congedo straordinario - entrambi i genitori lavoratori hanno diritto ad assentarsi per due anni complessivamente, in modo continuativo o frazionato, per assistere il figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della L.104/92 da almeno 5 anni

- viene riconosciuta un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita nel limite massimo di L. 70.000.000 annui fra retribuzione e contribuzione figurativa 

- il congedo ove richiesto deve essere usufruito entro 60 giorni a decorrere dalla richiesta, durante tale periodo i genitori non possono usufruire dei permessi previsti dalla L.104/92 art. 33

permessi per grave malattia o decesso spettano 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o grave infermità documentata:

- del coniuge

- di parenti entro il 2° grado

- del convivente

in alternativa il lavoratore ha la facoltà di concordare con il proprio datore di lavoro una flessibilità nell'espletamento dell'attività lavorativa 

congedo per gravi motivi familiari può essere richiesto per gravi e documentati motivi familiari un periodo di aspettativa (continuativa o frazionata) non retribuita non superiore a due anni, in tal caso il lavoratore:

- conserva il posto di lavoro

- non può svolgere altra attività lavorativa

- non matura anzianità di servizio

- non ha copertura contributiva

- può riscattare o coprire volontariamente il periodo

congedi per la formazione il lavoratore con 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo al fine di conseguire la licenza della scuola dell'obbligo, il diploma o la laurea

- non deve superare gli 11 mesi nell'arco dell'attività lavorativa e può essere fruito continuativamente o frazionato

- non è computabile nell'anzianità di servizio e non è computabile con ferie, periodi di malattia e altri congedi

- non è coperto da retribuzione e contribuzione (il lavoratore può chiedere il riscatto o la prosecuzione volontaria) 

 sarà possibile chiedere il prolungamento del rapporto di lavoro, per un periodo corrispondente ai permessi utilizzati, al raggiungimento dell'età pensionabile anche in deroga alle disposizioni sul collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

anticipazione del TFR per sopperire alla mancanza di salario e sostenere gli oneri relativi ad eventuali riscatti o versamenti volontari è possibile beneficiare dell'anticipo del TFR