TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (regolamento CE n.1606/98) |
| Dal 25.10.98
sono estese anche ai dipendenti pubblici le norme che prevedono la
totalizzazione dei periodi di lavoro prestati nell' Unione Europea.
I periodi di lavoro estero vengono valutati ai fini del diritto e della misura della pensione, senza alcun trasferimento della posizione assicurativa. Determinata la misura ciascun istituto previdenziale liquida la quota di pensione a proprio carico, secondo il sistema del pro-rata. |
TOTALIZZAZIONE PRESSO FONDI PENSIONISTICI INTERNI |
| Al lavoratore
che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme
pensionistiche a carico dell'AGO, e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, comprese le casse dei liberi
professionisti, è data la facoltà, in alternativa alla ricongiunzione
onerosa, di cumulare i vari spezzoni assicurativi non concomitanti
posseduti nelle suddette gestioni, per il conseguimento del diritto alla
sola pensione di vecchiaia e di inabilità.
Una volta determinata la sussistenza del diritto a pensione, ogni gestione liquiderà in pro rata la propria quota del trattamento maturato. La gestione che liquida l'importo di pensione maggiore liquiderà se spettante l'integrazione al trattamento minimo. Coloro i quali abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione, rateizzando l'onere, possono optare per la totalizzazione degli stessi periodi fino alla conclusione del relativo procedimento. In caso di opzione la gestione competente provvederà alla restituzione delle somme già versate, maggiorate dagli interessi legali. |
SISTEMA CONTRIBUTIVO ( assunti dopo il 31.12.1995 e/o optanti) |
| E' consentito
il cumulo (senza onere) ti tutti i periodi di contribuzione quando:
- gli assicurati sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria - gli assicurati non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna gestione - i periodo da cumulare non coincidono Ciascuna gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza |
PENSIONE DI VECCHIAIA : REQUISITO ANAGRAFICO |
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| periodo di riferimento | uomini | donne |
| dal 1.1.94 al 30.06.95 | 61 anni | 56 anni |
| dal 1.7.95 al 31.12.96 | 62 anni | 57 anni |
| dal 1.1.97 al 30.06.98 | 63 anni | 58 anni |
| dal 1.7.98 al 31.12.99 | 64 anni | 59 anni |
| dal 1.1.2000 in poi | 65 anni | 60 anni |
| -rimangono
in vigore i più elevati limiti di età previsti nel pubblico impiego
-a decorrere dal 1.1.96 il personale femminile può accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del 60° anno di età |
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PENSIONE DI VECCHIAIA : REQUISITO CONTRIBUTIVO |
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| periodi | anzianità utile |
| dal 1.1.93 al 31.12.94 | 16 |
| dal 1.1.95 al 31.12.96 | 17 |
| dal 1.1.97 al 31.12.98 | 18 |
| dal 1.1.99 al 31.12.2000 | 19 |
| dal 1.1.2001 in poi | 20 |
| l'anzianità utile è comprensiva dei periodi riscattati, ricongiunti, computati | |
TABELLA RIEPILOGATIVA( lavoratori dipendenti)REQUISITI PER IL DIRITTO E CONDIZIONI PER LE DECORRENZE |
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| data maturazione requisiti | requisiti e condizioni | decorrenza |
| 30 settembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2000 |
| 31 dicembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2001 |
| 31 marzo 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2001 | 1 luglio 2001 |
| 30 giugno 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2001 | 1 ottobre 2001 |
| 30 settembre 2001 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2002 |
| 31 dicembre 2001 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2002 |
| 31 marzo 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2002 | 1 luglio 2002 |
| 30 giugno 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2002 | 1 ottobre 2002 |
| 30 settembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2003 |
| 31 dicembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2003 |
TABELLA RIEPILOGATIVA (categorie protette)REQUISITI PER IL DIRITTO E CONDIZIONI PER LE DECORRENZE |
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| data maturazione requisiti | requisiti e condizioni | decorrenza |
| 30 settembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2000 |
| 31 dicembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2001 |
| 31 marzo 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2001 | 1 luglio 2001 |
| 30 giugno 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2001 | 1 ottobre 2001 |
| 30 settembre 2001 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2002 |
| 31 dicembre 2001 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2002 |
| 31 marzo 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2002 | 1 luglio 2002 |
| 30 giugno 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2002 | 1 ottobre 2002 |
| 30 settembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2003 |
| 31 dicembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2003 |
| si
intendono entranti a far parte delle categorie protette:
- lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai e lavoratori ad essi equivalenti - lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa - soggetti ammessi ai versamenti volontari entro il 3.11.97 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31.12.98 |
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CUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVORO |
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| reddito | decorrenza | cumulo |
| lavoro dipendente comune | tutte | totale |
| lavoro dipendente agricolo e domestico | tutte | totale |
| lavoro autonomo | tutte | totale |
CUMULO PENSIONE ANTICIPATA E ATTIVITA' LAVORATIVA |
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| pensione anticipata | lavoro dipendente | lavoro autonomo |
| con 40 anni di contribuzione | cumulo totale | cumulo totale |
| con meno di 40 anni di contribuzione | incumulabile | cumulo parziale PC=TM+70%(P-TM) |
| -
la
trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto
- la nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2001 - si applica la normativa previgente se più favorevole |
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CUMULABILITA' DOPPIA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
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| doppia retribuzione | l' IIS o indennità di contingenza compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole |
| doppia pensione | l' IIs compete
ad un solo titolo con la garanzia del trattamento minimo INPS sulla
pensione nella quale non viene corrisposta l' IIS
(dal 1993 l'integrazione è subordinata a requisito reddituale) |
| pensione-retribuzione | l' IIs sulla
pensione deve essere sospesa solo qualora l'ammontare della retribuzione
superi un determinato limite che il legislatore deve ancora
fissare
(in attesa dell'intervento del legislatore, è opportuno inoltrare domanda per corresponsione dell' IIS sulla pensione, anche ai fini della prescrizione quinquennale) |
| requisiti | - anzianità
contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente
la decorrenza della pensione di inabilità
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio - assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma) |
| domanda | - la
prestazione viene liquidata solo su domanda dell'iscritto, tale facoltà
non è concessa ai superstiti
- la domanda ed il certificato medico devono essere redatti secondo schemi predisposti |
| accertamenti sanitari | - sono di
competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali
Militari, che possono pronunciarsi anche sull'inabilità alle mansioni
- rimane la competenza delle ASL solo per gli accertamenti dell'inabilità a proficuo lavoro o allo specifico servizio |
| misura | la pensione
è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del
compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo,
comunque:
- l'anzianità utile computata non può essere superiore ad anni 40 - l'importo della pensione non può essere superiore all'80% della base pensionabile - l'importo della pensione non può essere superiore al trattamento spettante nel caso di pensione privilegiata |
| previgiente disciplina | rimangono in vigore le norme che prevedono la pensione di inabilità a proficuo lavoro e alle specifiche mansioni o servizio |
| danno riconosciuto | danno fisico a seguito di evento verificatosi in servizio e per cause inerenti al servizio, ovvero causato dalle condizioni nelle quali si presta o si è prestato servizio |
| domanda | - deve essere
presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti
entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da
quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità
- la concessione dell'equo indennizzo deve essere richiesta contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio |
| ricorsi | qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'ospedale Militare può ricorrere al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro |
| benefici | - retribuzione
integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle
infermità riconosciute
- rimborso delle spese di cura - abbreviazione dello scatto di anzianità di 2 anni per le infermità ascrivibili dalla 1^ alla 6^ categoria, di 1 anno per quelle ascrivibili alla 7^ ed 8^ categoria - equo indennizzo, previo parere del Comitato Pensioni Privilegiate (somma attribuita a titolo di risarcimento della perdita dell'indennità fisica a causa o per fatti di servizio) |
| aggravamento | - in caso di
aggravamento della menomazione, entro
5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola
volta, l'interessato
può chiedere la revisione dell'equo indennizzo
- se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, a seguito di nuova domanda viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo ( dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato ) |
| tutela INAIL | - in caso di
doppia tutela vanno presentate entrambe le domande di riconoscimento (
denuncia all'INAIL entro il termine prescrizionale di 3 anni e domanda
di riconoscimento di causa di servizio all'amministrazione di
appartenenza entro il termine di 6 mesi dalla conoscenza certa
della malattia )
- la denuncia all'INAIL non interrompe i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio - la doppia tutela esclude il doppio risarcimento: va dedotto dall'equo indennizzo ciò che il lavoratore percepisce in virtù di assicurazioni a carico della pubblica amministrazione |