PUBBLICO IMPIEGO

TOTALIZZAZIONE

 

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (regolamento CE n.1606/98)

Dal 25.10.98 sono estese anche ai dipendenti pubblici le norme che prevedono la totalizzazione dei periodi di lavoro prestati nell' Unione Europea.

I periodi di lavoro estero vengono valutati ai fini del diritto e della misura della pensione, senza alcun trasferimento della posizione assicurativa.

Determinata la misura ciascun istituto previdenziale liquida la quota di pensione a proprio carico, secondo il sistema del pro-rata.

 

 

TOTALIZZAZIONE PRESSO FONDI PENSIONISTICI INTERNI

Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'AGO, e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, comprese le casse dei liberi professionisti, è data la facoltà, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, di cumulare i vari spezzoni assicurativi non concomitanti posseduti nelle suddette gestioni, per il conseguimento del diritto alla sola pensione di vecchiaia e di inabilità.

Una volta determinata la sussistenza del diritto a pensione, ogni gestione liquiderà in pro rata la propria quota del trattamento maturato.

La gestione che liquida l'importo di pensione maggiore liquiderà se spettante l'integrazione al trattamento minimo.

Coloro i quali abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione, rateizzando l'onere, possono optare per la totalizzazione degli stessi periodi fino alla conclusione del relativo procedimento. In caso di opzione la gestione competente provvederà alla restituzione delle somme già versate, maggiorate dagli interessi legali.

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO ( assunti dopo il 31.12.1995 e/o optanti)

E' consentito il cumulo (senza onere) ti tutti i periodi di contribuzione quando:

- gli assicurati sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria

- gli assicurati non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna gestione 

- i periodo da cumulare non coincidono

Ciascuna gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

 

PENSIONE DI VECCHIAIA : REQUISITO ANAGRAFICO

periodo di riferimento  uomini donne
dal 1.1.94 al 30.06.95 61 anni 56 anni
dal 1.7.95 al 31.12.96 62 anni 57 anni
dal 1.1.97 al 30.06.98 63 anni 58 anni
dal 1.7.98 al 31.12.99 64 anni 59 anni
dal 1.1.2000 in poi 65 anni 60 anni
-rimangono in vigore i più elevati limiti di età previsti nel pubblico impiego       

-a decorrere dal 1.1.96 il personale femminile può accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del 60° anno di età

 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA : REQUISITO CONTRIBUTIVO

periodi anzianità utile
dal 1.1.93 al 31.12.94 16
dal 1.1.95 al 31.12.96 17
dal 1.1.97 al 31.12.98 18
dal 1.1.99 al 31.12.2000 19
dal 1.1.2001 in poi 20
l'anzianità utile è comprensiva dei periodi riscattati, ricongiunti, computati

 

 

PENSIONE ANTICIPATA O DI ANZIANITA'

 

TABELLA RIEPILOGATIVA( lavoratori dipendenti)

 REQUISITI PER IL DIRITTO E  CONDIZIONI PER LE DECORRENZE

data maturazione requisiti requisiti e condizioni decorrenza
30 settembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2000
31 dicembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2001
31 marzo 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2001 1 luglio 2001
30 giugno 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2001 1 ottobre 2001
30 settembre 2001 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2002
31 dicembre 2001 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2002
31 marzo 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2002 1 luglio 2002
30 giugno 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2002 1 ottobre 2002
30 settembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2003
31 dicembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2003

       

 

TABELLA RIEPILOGATIVA (categorie protette)

 REQUISITI PER IL DIRITTO E  CONDIZIONI PER LE DECORRENZE

data maturazione requisiti requisiti e condizioni decorrenza
30 settembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2000
31 dicembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2001
31 marzo 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2001 1 luglio 2001
30 giugno 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2001 1 ottobre 2001
30 settembre 2001 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2002
31 dicembre 2001 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2002
31 marzo 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2002 1 luglio 2002
30 giugno 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2002 1 ottobre 2002
30 settembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2003
31 dicembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2003
si intendono entranti a far parte delle categorie protette:

- lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai e lavoratori ad essi equivalenti 

- lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa

- soggetti ammessi ai versamenti volontari entro il 3.11.97 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31.12.98

 

CUMULO PENSIONI E REDDITI DA LAVORO

 

CUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVORO

reddito decorrenza cumulo
lavoro dipendente comune tutte totale
lavoro dipendente agricolo e domestico tutte totale
lavoro autonomo tutte totale

 

 

 

CUMULO PENSIONE ANTICIPATA E ATTIVITA' LAVORATIVA

pensione anticipata lavoro dipendente lavoro autonomo
con 40 anni di contribuzione cumulo totale cumulo totale
con meno di 40 anni di contribuzione incumulabile cumulo parziale PC=TM+70%(P-TM)
- la trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto 

- la nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2001  

- si applica la normativa previgente se più favorevole

 

CUMULABILITA' DOPPIA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

doppia retribuzione l' IIS o indennità di contingenza compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole
doppia pensione l' IIs compete ad un solo titolo con la garanzia del trattamento minimo INPS sulla pensione nella quale non viene corrisposta l' IIS 

 (dal 1993 l'integrazione è subordinata a requisito reddituale)

pensione-retribuzione l' IIs sulla pensione deve essere sospesa solo qualora l'ammontare della retribuzione superi un determinato limite che il legislatore deve ancora fissare

(in attesa dell'intervento del legislatore, è opportuno inoltrare domanda per corresponsione dell' IIS sulla pensione, anche ai fini della prescrizione quinquennale)

 

 

LA PENSIONE PER INABILITA'

requisiti - anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità

- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio

- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma)

domanda - la prestazione viene liquidata solo su domanda dell'iscritto, tale facoltà non è concessa ai superstiti

- la domanda ed il certificato medico devono essere redatti secondo schemi predisposti

accertamenti sanitari - sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari, che possono pronunciarsi anche sull'inabilità alle mansioni

- rimane la competenza delle ASL solo per gli accertamenti dell'inabilità a proficuo lavoro o allo specifico servizio

misura la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, comunque:

- l'anzianità utile computata non può essere superiore ad anni 40

- l'importo della pensione non può essere superiore all'80% della base pensionabile

- l'importo della pensione non può essere superiore al trattamento spettante nel caso di pensione privilegiata

previgiente disciplina rimangono in vigore le norme che prevedono la pensione di inabilità a proficuo lavoro e alle specifiche mansioni o servizio

 

 

 

LA CAUSA DI SERVIZIO

danno riconosciuto danno fisico a seguito di evento verificatosi in servizio e per cause inerenti al servizio, ovvero causato dalle condizioni nelle quali si presta o si è prestato servizio
domanda - deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità

- la concessione dell'equo indennizzo deve essere richiesta contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio

ricorsi qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'ospedale Militare può ricorrere al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro
benefici - retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute

- rimborso delle spese di cura

- abbreviazione dello scatto di anzianità di 2 anni per le infermità ascrivibili dalla 1^ alla 6^ categoria, di 1 anno per quelle ascrivibili alla 7^ ed 8^ categoria

- equo indennizzo,  previo parere del Comitato Pensioni Privilegiate (somma attribuita a titolo di risarcimento della perdita dell'indennità fisica a causa o per fatti di servizio)

aggravamento - in caso di aggravamento della menomazione, entro 5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo

- se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, a seguito di nuova domanda viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo ( dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato )

tutela INAIL - in caso di doppia tutela vanno presentate entrambe le domande di riconoscimento ( denuncia all'INAIL entro il termine prescrizionale di 3 anni e domanda di riconoscimento di causa di servizio all'amministrazione di appartenenza entro il termine di 6 mesi dalla conoscenza certa della malattia )

- la denuncia all'INAIL non interrompe i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio

- la doppia tutela esclude il doppio risarcimento: va dedotto dall'equo indennizzo ciò che il lavoratore percepisce in virtù di assicurazioni a carico della pubblica amministrazione