PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO ANAGRAFICO |
||
| periodo di riferimento | uomini | donne |
| dal 1.1.94 al 30.06.95 | 61 | 56 |
| dal 1.7.95 al 31.12.96 | 62 | 57 |
| dal 1.1.97 al 30.06.98 | 63 | 58 |
| dal 1.7.98 al 31.12.99 | 64 | 59 |
| dal 1.1.2000 | 65 | 60 |
| -
mantengono i requisiti di 55 anni se donne e 60 anni se uomini: i
non vedenti; i soggetti invalidi almeno all' 8o%; i
lavoratori in mobilità lunga ai sensi del c. 6 art. 7 della L. 223/91
- i lavoratori autonomi continuano a conseguire il diritto a pensione a 60 anni se donne e 65 se uomini |
||
PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO CONTRIBUTIVO |
||
| periodo di riferimento | requisito assicurativo | requisito contributivo |
| dal 1.1.93 al 31.12.94 |
16 anni |
832 ctb |
| dal 1.1.95 al 31.12.96 | 17 anni | 884 ctb |
| dal 1.1.97 al 31.12.98 | 18 anni | 936 ctb |
| dal 1.1.99 al 31.12.2000 | 19 anni | 988 ctb |
| dal 1.1.2001 | 20 anni | 1040 ctb |
| mantiene
il requisito contributivo di 15 anni chi
- al 31.12.92 aveva compiuto la previgente età pensionabile; poteva far valere i 15 anni di contributi; era stato autorizzato ai versamenti volontari; - i lavoratori non vedenti - i lavoratori subordinati che possono far valere 25 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare i lavoratori dipendenti che al 31.12.92 hanno un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata del periodo che intercorre tra il 1.1.93 e la data in cui raggiungerebbero l'età pensionabile, non consentirebbe loro di raggiungere i requisiti contributivi richiesti in quel momento, hanno diritto ad un requisito contributivo ridotto proporzionalmente (fermo restando il limite minimo di 15 anni di ctb) |
||
LAVORATORI DIPENDENTI - CATEGORIE PROTETTEREQUISITI PER IL DIRITTO E CONDIZIONI PER LE DECORRENZE |
||
| data maturazione requisiti | requisiti e condizioni | decorrenza |
| 30 settembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2001 |
| 31 dicembre 2000 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2001 |
| 31 marzo 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2001 | 1 luglio 2001 |
| 30 giugno 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2001 | 1 ottobre 2001 |
| 30 settembre 2001 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2002 |
| 31 dicembre 2001 | 35
anni di ctb e 54 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2002 |
| 31 marzo 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2002 | 1 luglio 2002 |
| 30 giugno 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2002 | 1 ottobre 2002 |
| 30 settembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2003 |
| 31 dicembre 2002 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2003 |
| si
intendono entranti a far parte delle categorie protette:
- lavoratori qualificati, alla data del pensionamento, dai contratti collettivi come operai e lavoratori ad essi equivalenti - lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa - soggetti ammessi ai versamenti volontari entro il 3.11.97 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31.12.98 - soggetti collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.97 e che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità - lavoratori collocati in mobilità lunga ex art. 3 della L. 229/97 per effetto di accordi di individuazione delle eccedenze stipulati entro 31.3.98 che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità - lavoratori collocati in mobilità ordinaria che erano stati inclusi nelle domande presentate dalle aziende per le mobilità lunga ai sensi dell'art. 3 della L.229/97 e che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità - soggetti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.97aggiungano i requisiti entro il periodo di cassa integrazione |
||
LAVORATORI DIPENDENTIREQUISITI PER IL DIRITTO E CONDIZIONI PER LE DECORRENZE |
||
| data maturazione requisiti | requisiti e condizioni | decorrenza |
| 30 settembre 2000 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2001 |
| 31 dicembre 2000 | 35
anni di ctb e 55 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2001 |
| 31 marzo 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2001 | 1 luglio 2001 |
| 30 giugno 2001 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2001 | 1 ottobre 2001 |
| 30 settembre 2001 | 35
anni di ctb e 56 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2002 |
| 31 dicembre 2001 | 35
anni di ctb e 56 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2002 |
| 31 marzo 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.06.2002 | 1 luglio 2002 |
| 30 giugno 2002 | 35 anni di ctb e 57 anni di età al 30.09.2002 | 1 ottobre 2002 |
| 30 settembre 2002 | 35
anni di ctb e 57 anni di età
37 anni di ctb |
1 gennaio 2003 |
| 31 dicembre 2002 | 35
anni di ctb e 57 anni di età
37 anni di ctb |
1 aprile 2003 |
LAVORATORI AUTONOMIREQUISITI PER IL DIRITTO E CONDIZIONI PER LE DECORRENZE |
||
| data maturazione requisiti | requisiti e condizioni | decorrenza |
| 31 marzo 2000 | 35 anni di ctb e 57 anni di età | 1 febbraio 2001 |
| 30 giugno 2000 | 40 anni di ctb | 1 gennaio 2001 |
| 30 giugno 2000 | 35 anni di ctb e 57 anni di età | 1 maggio 2001 |
| 30 settembre 2000 | 40 anni di ctb | 1 aprile 2001 |
| 30 settembre 2000 | 35 anni di ctb e 57 anni di età | 1 agosto 2001 |
| 31 dicembre 2000 | 40 anni di ctb | 1 luglio 2001 |
| 31 dicembre 2000 | 35 anni di ctb e 57 anni di età | 1 novembre 2001 |
| 31 marzo 2001 | 35
anni di ctb e 58 anni di età
40 anni di ctb |
1 ottobre 2001 |
CUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVORO |
||
| reddito | decorrenza | cumulo |
| lavoro dipendente comune | tutte | totale |
| lavoro dipendente agricolo e domestico | tutte | totale |
| lavoro autonomo | tutte | totale |
CUMULO PENSIONE ANZIANITA' E ATTIVITA' LAVORATIVA |
||
| pensione | lavoro dipendente | lavoro autonomo |
| con 40 anni di contribuzione | cumulo totale | cumulo totale |
| con meno di 40 anni di contribuzione | incumulabile | cumulo parziale PC=TM+70%(P-TM) |
| -
la trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto
- la nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2001 - si applica la normativa previgente se più favorevole |
||
| requisiti | - riduzione
della capacità di lavoro superiore ai 2/3 (67%), in occupazioni
confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale
- 5 anni di contribuzione (260ctb settimanali) di cui almeno 3 (156 ctb settimanali) nell'ultimo quinquennio |
| decorrenza | 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
| durata | - 3 anni
- alla scadenza deve essere presentata domanda di conferma - dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo |
| conferma | la domanda deve essere inoltrata nei 180 giorni precedenti la data di scadenza per evitare interruzioni nel pagamento dell'assegno in godimento |
| revisione | - l'assegno di
invalidità è soggetto a revisione in qualsiasi momento
- la revisione può essere chiesta sia dall'INPS che dall'interessato - se viene riconosciuto lo stato di inabilità, viene attribuita la pensione di inabilità - se è riscontrato un miglioramento l'assegno viene revocato dal mese successivo l'accertamento |
| misura | - l'assegno di
invalidità viene calcolato secondo le norme previste per la generalità
delle pensioni
- nel caso in cui l'importo risulti inferiore al trattamento minimo previsto per legge, l'assegno viene integrato fino al raggiungimento del minimo stesso. L'integrazione può essere attribuita nella misura massima dell'assegno sociale ed è vincolata da limiti reddituali - dal 17.8.95 l'assegno viene ridotto in presenza di redditi da lavoro |
| requisiti | - assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale (100%)
- 5 anni di contribuzione (260ctb settimanali) di cui almeno 3 (156 ctb settimanali) nell'ultimo quinquennio |
| decorrenza | 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda |
| revisione | - la pensione
di inabilità è soggetta a revisione in qualsiasi momento
- la revisione può essere chiesta sia dall'INPS che dall'interessato - se viene accertato il recupero della capacità di lavoro entro i 2/3 viene erogato l'assegno a far data dalla revoca - se viene accertato il recupero della capacità lavorativa la pensione è revocata dal mese successivo l'accertamento se la revisione è stata chiesta dall'INPS, dal mese successivo alla domanda se è stata chiesta dal pensionato |
| misura | - la pensione
di invalidità è costituita dalla quota di pensione calcolata
sulla base della posizione contributiva esistente, maggiorata di
un'anzianità contributiva pari al periodo intercorrente tra la
decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per
l'accesso alla pensione di vecchiaia
- non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni - nel caso in cui l'importo risulti inferiore al trattamento minimo previsto dalla legge al momento della decorrenza, l'integrazione può essere attribuita secondo la disciplina vigente per la generalità delle pensioni - dal 17.8.95 la pensione di inabilità è totalmente incumulabile con la rendita INAIL |