INPS

 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO ANAGRAFICO

periodo di riferimento uomini donne
dal 1.1.94 al 30.06.95 61 56
dal 1.7.95 al 31.12.96 62 57
dal 1.1.97 al 30.06.98 63 58
dal 1.7.98 al 31.12.99 64 59
dal 1.1.2000 65 60
- mantengono i requisiti di 55 anni se donne e 60 anni se uomini:  i non vedenti;  i soggetti invalidi almeno all' 8o%;  i lavoratori in mobilità lunga ai sensi del c. 6 art. 7 della L. 223/91

- i lavoratori autonomi continuano a conseguire il diritto a pensione a 60 anni se donne e 65 se uomini

 

PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO CONTRIBUTIVO

periodo di riferimento requisito assicurativo requisito contributivo
dal 1.1.93 al 31.12.94

16 anni

832 ctb
dal 1.1.95 al 31.12.96 17 anni 884 ctb
dal 1.1.97 al 31.12.98 18 anni 936 ctb
dal 1.1.99 al 31.12.2000 19 anni 988 ctb
dal 1.1.2001 20 anni 1040 ctb
mantiene il requisito contributivo di 15 anni chi

-  al 31.12.92  aveva compiuto la previgente età pensionabile;  poteva far valere i 15 anni di contributi;  era stato autorizzato ai versamenti volontari;

- i lavoratori non vedenti

- i lavoratori subordinati che possono far valere 25 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare

i lavoratori dipendenti che al 31.12.92 hanno un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata del periodo che intercorre tra il 1.1.93 e la data in cui raggiungerebbero l'età pensionabile, non consentirebbe loro di raggiungere i requisiti contributivi richiesti in quel momento, hanno diritto ad un requisito contributivo ridotto proporzionalmente (fermo restando il limite minimo di 15 anni di ctb)

 

LA PENSIONE DI ANZIANITA'

LAVORATORI DIPENDENTI -  CATEGORIE PROTETTE

 REQUISITI PER IL DIRITTO E  CONDIZIONI PER LE DECORRENZE

data maturazione requisiti requisiti e condizioni decorrenza
30 settembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2001
31 dicembre 2000 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2001
31 marzo 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2001 1 luglio 2001
30 giugno 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2001 1 ottobre 2001
30 settembre 2001 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2002
31 dicembre 2001 35 anni di ctb e 54 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2002
31 marzo 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2002 1 luglio 2002
30 giugno 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2002 1 ottobre 2002
30 settembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2003
31 dicembre 2002 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2003
si intendono entranti a far parte delle categorie protette:

- lavoratori qualificati, alla data del pensionamento, dai contratti collettivi come operai e lavoratori ad essi equivalenti 

- lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa

- soggetti ammessi ai versamenti volontari entro il 3.11.97 che raggiungono i requisiti durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31.12.98

- soggetti collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.97 e che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità

- lavoratori collocati in mobilità lunga ex art. 3 della L. 229/97 per effetto di accordi di individuazione delle eccedenze stipulati entro 31.3.98 che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria che erano stati inclusi nelle domande presentate dalle aziende per le mobilità lunga ai sensi dell'art. 3 della L.229/97 e che raggiungano i requisiti entro il periodo di mobilità

- soggetti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.97aggiungano i requisiti entro il periodo di cassa integrazione

 

LAVORATORI DIPENDENTI 

 REQUISITI PER IL DIRITTO E  CONDIZIONI PER LE DECORRENZE

data maturazione requisiti requisiti e condizioni decorrenza
30 settembre 2000 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2001
31 dicembre 2000 35 anni di ctb e 55 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2001
31 marzo 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2001 1 luglio 2001
30 giugno 2001 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2001 1 ottobre 2001
30 settembre 2001 35 anni di ctb e 56 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2002
31 dicembre 2001 35 anni di ctb e 56 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2002
31 marzo 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.06.2002 1 luglio 2002
30 giugno 2002 35 anni di ctb e  57 anni di età al 30.09.2002 1 ottobre 2002
30 settembre 2002 35 anni di ctb e 57 anni di età

37 anni di ctb

1 gennaio 2003
31 dicembre 2002 35 anni di ctb e 57 anni di età

37 anni di ctb

1 aprile 2003

 

LAVORATORI AUTONOMI

 REQUISITI PER IL DIRITTO E  CONDIZIONI PER LE DECORRENZE

data maturazione requisiti requisiti e condizioni decorrenza
31 marzo 2000 35 anni di ctb e 57 anni di età 1 febbraio 2001
30 giugno 2000 40 anni di ctb 1 gennaio 2001
30 giugno 2000 35 anni di ctb e  57 anni di età 1 maggio  2001
30 settembre 2000 40 anni di ctb 1 aprile 2001
30 settembre 2000 35 anni di ctb e 57 anni di età 1 agosto 2001
31 dicembre 2000 40 anni di ctb 1 luglio 2001
31 dicembre 2000 35 anni di ctb e  57 anni di età 1 novembre 2001
31 marzo 2001 35 anni di ctb e  58 anni di età

40 anni di ctb

1 ottobre 2001

 

 

CUMULO PENSIONI E REDDITI DA LAVORO

 

CUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVORO

reddito decorrenza cumulo
lavoro dipendente comune tutte totale
lavoro dipendente agricolo e domestico tutte totale
lavoro autonomo tutte totale

 

 

CUMULO PENSIONE ANZIANITA' E ATTIVITA' LAVORATIVA

pensione lavoro dipendente lavoro autonomo
con 40 anni di contribuzione cumulo totale cumulo totale
con meno di 40 anni di contribuzione incumulabile cumulo parziale PC=TM+70%(P-TM)
- la trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto 

- la nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2001  

- si applica la normativa previgente se più favorevole

 

ASSEGNO DI INVALIDITA'

requisiti - riduzione della capacità di lavoro superiore ai 2/3 (67%), in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale

- 5 anni di contribuzione (260ctb settimanali) di cui almeno 3 (156 ctb settimanali) nell'ultimo quinquennio

decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
durata - 3 anni

- alla scadenza deve essere presentata domanda di conferma

- dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo

conferma la domanda deve essere inoltrata nei 180 giorni precedenti la data di scadenza per evitare interruzioni nel pagamento dell'assegno in godimento
revisione - l'assegno di invalidità è soggetto a revisione in qualsiasi momento

- la revisione può essere chiesta sia dall'INPS che dall'interessato

- se viene riconosciuto lo stato di inabilità, viene attribuita la pensione di inabilità

- se è riscontrato un miglioramento l'assegno viene revocato dal mese successivo l'accertamento

misura - l'assegno di invalidità viene calcolato secondo le norme previste per la generalità delle pensioni

- nel caso in cui l'importo risulti inferiore al trattamento minimo previsto per legge, l'assegno viene integrato fino al raggiungimento del minimo stesso. L'integrazione può essere attribuita nella misura massima dell'assegno sociale ed è vincolata da limiti reddituali

- dal 17.8.95 l'assegno viene ridotto in presenza di redditi da lavoro

 

PENSIONE DI INABILITA'

requisiti - assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (100%)

- 5 anni di contribuzione (260ctb settimanali) di cui almeno 3 (156 ctb settimanali) nell'ultimo quinquennio

decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
revisione - la pensione di inabilità è soggetta a revisione in qualsiasi momento

- la revisione può essere chiesta sia dall'INPS che dall'interessato

- se viene accertato il recupero della capacità di lavoro entro i 2/3 viene erogato l'assegno a far data dalla revoca

- se viene accertato il recupero della capacità lavorativa la pensione è revocata dal mese successivo l'accertamento se la revisione è stata chiesta dall'INPS, dal mese successivo alla domanda se è stata chiesta dal pensionato

misura - la pensione di invalidità è costituita dalla quota di pensione  calcolata sulla base della posizione contributiva esistente, maggiorata di un'anzianità contributiva pari al periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia

- non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni

- nel caso in cui l'importo risulti inferiore al trattamento minimo previsto dalla legge al momento della decorrenza, l'integrazione può essere attribuita secondo la disciplina vigente per la generalità delle pensioni

- dal 17.8.95 la pensione di inabilità è totalmente incumulabile con la rendita INAIL